La legge 190/2012 ha introdotto l'art. 54 bis al D. Lgs. 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego) al fine di tutelare i dipendenti pubblici (o soggetto equiparato) che, per senso civico, intendano segnalare irregolarità o condotte illecite delle quali siano venuti a conoscenza in occasione della prestazione lavorativa. Tale strumento è noto come whistleblowing .
Per segnalazione di illeciti si intende qualunque segnalazione avente ad oggetto fatti od omissioni contrari a leggi dello Stato, nonché a Statuto, Regolamenti, Circolari e Codici dell’Ateneo, commessi da membri della comunità universitaria nell’esercizio delle proprie funzioni e degli incarichi assegnati. Le fattispecie da considerare come illeciti si estendono oltre la rilevanza penale e comprendono anche le azioni poste in essere in violazione del Codice Etico e del Codice di Comportamento, sempre che possano arrecare pregiudizio all’Ateneo o danno alla salute e alla sicurezza dei dipendenti e degli studenti.
Le segnalazioni devono essere trasmesse tramite l'utilizzo della piattaforma scelta dall'Università degli Studi di Teramo con la garanzia della tutela della privacy del whistleblower, come previsto dalle disposizioni normative vigenti.
Chi può segnalare