FAQ SULLA TRASPARENZA

Di seguito sono riportate alcune FAQ sulla trasparenza per agevolare la comprensione degli utenti sulle tematiche della "riforma Brunetta".

Le FAQ saranno oggetto di aggiornamenti periodici.

Per suggerimenti, proposte o commenti potete scrivere all'Urp

 
 

Cosa s'intende per trasparenza?

Il Decreto Legislativo n. 150 del 2009 (noto come “Legge Brunetta”) definisce all’art. 11 la trasparenza come “accessibilità totale”, da garantire essenzialmente attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali di tutte le informazioni riguardanti ogni aspetto dell’organizzazione.

L’ultimo comma dell’art. 11 sottolinea che  “essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.”

Gli obblighi di trasparenza si connettono quindi all’insieme di principi e norme di comportamento corretto nelle Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire forme di controllo sociale e agevolare così la partecipazione e il coinvolgimento degli utenti nella res publica.

 

Cos'è il Programma Triennale della Trasparenza?

La legge Brunetta prevede l’obbligo per ogni Amministrazione pubblica di programmare su base triennale gli interventi relativi alla trasparenza e l’integrità, redigendo entro il 31 gennaio di ogni anno il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.

Nel Programma sono riportate le azioni che le amministrazioni pongono in essere per garantire la trasparenza del proprio operato.

 

Cos'è la CIVIT?

CIVIT sta per “Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità  delle Amministrazioni Pubbliche”.

La Commissione è chiamata ad operare in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, ed ha il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio delle funzioni di valutazione, garantendo la trasparenza dei sistemi adottati e la visibilità degli indici di andamento gestionale delle amministrazioni pubbliche.

Periodicamente, la Commissione emana delle Direttive che riportano le indicazioni operative sulle disposizioni contenute nella Legge Brunetta che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a osservare.

 

Trasparenza e accesso agli atti.

Il concetto di “trasparenza” è introdotto dalla Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, ma assume rilievo centrale alla luce della nuova nozione dettata dall’art. 11 del d.lgs. 150/2009. In quanto disciplina del diritto del cittadino di accedere agli atti della Pubblica Amministrazione, la legge 241/1990 è stata di fatto considerata, e anche definita, “la legge sulla trasparenza”: in base alle nuove disposizioni sopra riportate, si evince però una sostanziale differenza rispetto al diritto di accesso, subordinato alla titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento che s’intende visionare.

L’accessibilità totale presuppone, invece, l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le “informazioni pubbliche”. 

A questo punto si delinea una significativa differenza di ratio tra disciplina della trasparenza e disciplina sull’accesso, che definisce non ammissibili le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni (art. 24, co.3 L.241/1990), laddove l’art. 11 del citato decreto finalizza la trasparenza proprio a forme diffuse di controllo sociale dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

 

Trasparenza e Privacy.

La principale forma di attuazione della trasparenza consiste nella pubblicazione sui siti istituzionali di alcune tipologie di dati. Tale pubblicazione deve rispettare i limiti posti dalla legge, in particolare quelli dettati dal Codice della Privacy (Decreto legislativo 196/2003) al fine di realizzare in sede di concreta applicazione un punto di equilibrio tra l’esigenza di trasparenza e quella di riservatezza.

L’articolo 1 del Codice sulla Privacy recita: “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale”.

Il diritto dei cittadini di conoscere l’assetto strutturale e il modo di operare delle amministrazioni pubbliche e dei suoi agenti deve comunque essere conformato al rispetto del principio di proporzionalità, volto a garantire che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge.

Per quanto riguarda i dati sensibili è necessario prevedere specifiche modalità di protezione, fermo restando il generale divieto di pubblicare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati.

 

 

Cos'è la "giornata della trasparenza"

Il D.Lgs. 150/2009 prevede l'organizzazione in capo alle varie Amministrazione di momenti di consultazione pubblica sulle tematiche relative alla performance e alla trasparenza. Le consultazioni sono rivolte ai principali stakeholdes.

Ultimo aggiornamento: 13-12-2012